Provvedimenti in coerenza con le misure restrittive sull’emergenza Coronavirus
IL DIRETTORE GENERALE
Viste e considerate:
- le note vicende relative alla diffusione del Coronavirus e i conseguenti provvedimenti per fronteggiare l’emergenza adottati dalle autorità competenti in relazione al perdurare dello stato di emergenza sanitaria;
- le determine del Direttore Generale in data 5, 12 marzo, 15 aprile, 8 giugno, 5 novembre 2020, 13 gennaio 2021 e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 4, 25, 31 marzo, 14 ottobre, 11 novembre 2020, 10 dicembre 2020 e del 20 gennaio 2021 con le quali, allo scopo di assicurare e favorire il conseguimento degli obiettivi formativi degli interventi presentati/finanziati e tutelare i destinatari degli stessi per il periodo necessario al rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è disposta, tra l’atro, la possibilità di convertire fino al 31 luglio 2021, per i piani presentati e/o finanziati entro il 31 marzo 2021, le attività formative previste, nel rispetto delle disposizioni delle Linee Guida, in modalità di aula frontale, di coaching e di action learning in modalità videoconferenza; la possibilità di convertire le attività formative previste in modalità affiancamento nella modalità training on the job, e la sospensione dell’attività formativa in presenza fino alla giornata del 31 gennaio 2021;
Sentito il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in coerenza con i provvedimenti governativi per contrastare l’emergenza sanitaria
determina
la proroga della sospensione fino alla giornata del 28 febbraio 2021, della realizzazione delle attività formative in presenza.
Sono, tuttavia, consentiti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Vi è la possibilità di svolgere in presenza i corsi abilitanti effettuati dalle scuole nautiche e dalle scuole di volo, nonché, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose, i corsi relativi alla conduzione degli impianti fissi e i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria.
Si rimanda alle precedenti statuizioni del Fondo.